28 Agosto 2024

Legge n° 108/2022: implicazioni per la distribuzione auto

Quintegia, con il supporto di Findomestic Banca e Nobis Assicurazioni, ha presentato in occasione dell’ultimo Automotive Dealer Day a Verona uno studio approfondito sulla legge n° 108/2022, intitolato “La disciplina della distribuzione automobilistica“.

Questo studio, redatto dall’Avv. Marco A. Grilli dello Studio Legale Tributario Grilli, offre una dettagliata analisi delle nuove disposizioni legislative, fornendo una guida essenziale per costruttori, importatori e distributori del settore automobilistico con l’obiettivo di esaminare e valutare le implicazioni della legge e con l’intento di fornire una chiave di lettura super partes per bilanciare i rapporti contrattuali e promuovere la competitività nel mercato.

Analisi e Risultati Principali

La legge n° 108/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2022, introduce nuove disposizioni che regolano gli accordi verticali tra costruttori o importatori e distributori autorizzati. Questi accordi riguardano la commercializzazione di veicoli nuovi e di autoveicoli immatricolati da non più di sei mesi e con meno di 6.000 chilometri percorsi.

Gli accordi di distribuzione devono avere una durata minima di cinque anni o essere a tempo indeterminato. In caso di recesso da un accordo a tempo indeterminato, è richiesto un preavviso scritto di ventiquattro mesi. Per gli accordi a termine, il preavviso deve essere comunicato almeno sei mesi prima della scadenza.

Prima della conclusione di un contratto e in caso di modifiche, il costruttore o l’importatore è tenuto a fornire al distributore autorizzato tutte le informazioni necessarie per consentire una valutazione consapevole degli impegni contrattuali e della loro sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale. Questa preinformazione è essenziale affinché il distributore possa prendere decisioni informate, considerando i costi e i ricavi attesi dall’accordo.

In caso di recesso anticipato da parte del costruttore o dell’importatore, la legge prevede il pagamento di un equo indennizzo al distributore autorizzato. Questo indennizzo è destinato a compensare i costi e i rischi assunti dal distributore, proteggendo così i suoi investimenti e garantendo un trattamento equo.

La legge n° 108/2022 include inoltre misure specifiche per proteggere i distributori autorizzati negli altri Stati membri dell’Unione Europea. Queste misure sono progettate per garantire condizioni di concorrenza leale e prevenire abusi contrattuali. In conformità con le normative europee, gli accordi verticali devono rispettare le disposizioni dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che mira a prevenire restrizioni e distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Tommaso Bortolomiol, CEO di Quintegia, sottolinea l’importanza di questo studio: “In un campo così complesso come la legislatura sugli accordi verticali, fatto di articoli, interpretazioni e sentenze, la conoscenza approfondita è fondamentale. Siamo in un momento di profonda transizione per tutto il retail, e in particolare per il settore della distribuzione automobilistica, dove la diatriba tra modello di Concessionario e modello di Agenzia è al centro del dibattito e che sta affrontando anche l’entrata di nuovi costruttori provenienti da mercati e abituati a modelli e legislazioni diverse. – continua Bortolomiol – Un punto cruciale della nuova legislazione riguarda l’inderogabilità delle disposizioni. La legge prevede infatti che nessuna clausola contrattuale possa escludere o limitare i diritti dei distributori previsti dalle nuove normative. Questo significa che qualsiasi accordo tra costruttori e distributori deve rispettare le regole stabilite dalla legge n° 108/2022, garantendo così una maggiore tutela per i distributori e una maggiore trasparenza nelle relazioni commerciali.”

“La disciplina della durata degli accordi e dei termini di preavviso per il recesso rappresenta uno dei punti cruciali per la stabilità e la prevedibilità nei rapporti contrattuali. – continua Bortolomiol soffermandosi su durata e termini di preavviso come uno dei punti focali della discussione: – La legge n° 108/2022 introduce l’obbligo di una durata minima di cinque anni per gli accordi di distribuzione, con la possibilità di recesso anticipato solo con un preavviso scritto di ventiquattro mesi per gli accordi a tempo indeterminato. Questo garantisce ai distributori un orizzonte temporale stabile per pianificare e gestire le proprie attività, riducendo l’incertezza e favorendo investimenti a lungo termine. Tuttavia, la norma prevede anche una flessibilità adeguata per entrambe le parti, permettendo una rinegoziazione degli accordi in caso di necessità.”

Conclusioni

Lo studio “La disciplina della distribuzione automobilistica” fornisce un quadro completo delle nuove disposizioni legislative, sottolineando l’importanza di una regolamentazione equilibrata per favorire la competitività e la stabilità del mercato. Le analisi presentate offrono agli operatori del settore le informazioni necessarie per adattarsi alle nuove normative, garantendo trasparenza e equità nei rapporti contrattuali.

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